Art. 6.
(Tutela del minore nell'attività agonistica).

      1. La valorizzazione del minore da parte delle associazioni e delle società sportive non può in nessun caso pregiudicare il fondamentale rispetto del benessere psico-fisico del minore stesso.
      2. Il CONI, le federazioni sportive, le associazioni e le società sportive, nonché gli enti di promozione sportiva, devono operare affinché l'organizzazione delle attività agonistiche che coinvolgono atleti minorenni non comprometta il loro percorso scolastico; in particolare il CONI, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, nella predisposizione dei calendari relativi allo svolgimento delle attività agonistiche in cui sono impegnati

 

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anche atleti minorenni, sono tenuti a prevedere che le competizioni siano sospese nelle due settimane di inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane conclusive di ciascun quadrimestre.
      3. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono un accordo di programma tra le scuole di ogni ordine e grado e le federazioni sportive al fine di garantire che lo svolgimento delle attività agonistiche non interferisca con il regolare andamento dell'anno scolastico.